Gli Art. 61, 62, 63 e 64 della Costituzione.

Bo. 12.9. 14
Gli Art. 61, 62, 63 e 64 della Costituzione.
Nella descrizione degli articoli le definizioni pratiche, o regole costituzionali dovrebbero essere ridotte in formule chiare e di sintesi.
In questi articoli assistiamo ad una stesura ancora contraddittoria per certi aspetti, che illustro:
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
L'Art. 61 è una disposizione tecnica, semplice, non è previsto giuramento degli eletti, in seduta congiunta..
L'Art. 62 riguarda la convocazione straordinaria del Parlamento, che avviene solo a Camere congiunte,promossa o richiesta dal presidente di una delle 2 o dal Presidente della Repubblica , oppure da 1/3 degli eletti.
Manca il meccanismo di convalida dell'assemblea.
L'Art. 63, l'elezione del presidente della Camera e Senato, a maggioranza dell'assemblea.
L'Art. 64, il regolamento non è un fatto interno alla Camere, ne della maggioranza, inoltre è inaccettabile che sia sufficiente una maggioranza 50 + 1 degli eletti per convalidare una seduta, sono necessari almeno il 71 % degli eletti, perchè la normale prassi lavorativa richiede una presenza effettiva quasi massima, altrimenti si inficia la funzione stessa delle Camere.
Le sedute segrete devono essere comunque definite nell'argomento di carattere pubblico, e sottoposto alla presenza di parte della Corte Costituzionale.
I membri del governo non eletti, partecipano come osservatori informati sui fatti, che devono rendere conto del loro operato alle Camere.
Ora e sempre --X --Legio --Italiana- d'Europa.

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