Gli Art. dal 101 al 113, sulla Magistratura, nella Costituzione.
Bo. 23.9.14
Gli Art. dal 101 al 113, sulla Magistratura, nella Costituzione.
Se osserviamo i 14 Articoli possiamo vedere come sempre, nei momenti principi, apparire il principio di contraddizione applicato in modo diretto.
Nel primo articolo il 101 si afferma:
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Nell'articolo la funzione del popolo sostituisce i Principi di eguaglianza e Libertà eguali per tutti.
Sono due cose completamente diverse il Popolo ed i Diritti/Doveri, dove la seconda, Diritti e doveri non esclude il Popolo, mentre nella stesura italiana la definizione potrebbe escludere i Diritti -doveri dei cittadini.
La disambiguazione dei termini è necessaria, ma nella Costituzione Italiana non sono definiti in modo relativo e comparabile i principi fondamentali, eguaglianza delle Leggi, proporzionalità e libertà insieme al lavoro.
La seconda frase, anch'essa ambigua e pericolosa, sancisce il fatto pregiudiziale che non esistono componenti della società, la cultura per prima, in grado di fornire una commissione che valuta l'operato della Magistratura secondo i Principi Costituzionali Democratici, evitando un isolamento che diventa da autonomia ad indipendenza, quasi un dogmatismo di Leggi e procedure che rende la magistratura prigioniera di condizioni sociali particolari.
Gli adeguamenti esistono ma senza verifica esterna, con la società direttamente.
Inoltre alla Magistratura spetta il compito della stipula del matrimonio e unione, le quali sono fondate sulla giustizia ed il rispetto di sè stessi e dell'altro, ed entrambi soggetti alle leggi della società, compito questo non coerente con la politica, la quale strumentale e subalterna per principio alla religione si è assunta questo compito, impropriamente ed abusivamente.
Gli altri 12 articoli sono improntati alla condizione pregiudiziale dell'autonomia della Magistratura, in assenza di Principi democratici chiari e non elusivi come accade ora.
Ora e sempre--X- Legio--Italiana--d'Europa.
Gli Art. dal 101 al 113, sulla Magistratura, nella Costituzione.
Se osserviamo i 14 Articoli possiamo vedere come sempre, nei momenti principi, apparire il principio di contraddizione applicato in modo diretto.
Nel primo articolo il 101 si afferma:
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Nell'articolo la funzione del popolo sostituisce i Principi di eguaglianza e Libertà eguali per tutti.
Sono due cose completamente diverse il Popolo ed i Diritti/Doveri, dove la seconda, Diritti e doveri non esclude il Popolo, mentre nella stesura italiana la definizione potrebbe escludere i Diritti -doveri dei cittadini.
La disambiguazione dei termini è necessaria, ma nella Costituzione Italiana non sono definiti in modo relativo e comparabile i principi fondamentali, eguaglianza delle Leggi, proporzionalità e libertà insieme al lavoro.
La seconda frase, anch'essa ambigua e pericolosa, sancisce il fatto pregiudiziale che non esistono componenti della società, la cultura per prima, in grado di fornire una commissione che valuta l'operato della Magistratura secondo i Principi Costituzionali Democratici, evitando un isolamento che diventa da autonomia ad indipendenza, quasi un dogmatismo di Leggi e procedure che rende la magistratura prigioniera di condizioni sociali particolari.
Gli adeguamenti esistono ma senza verifica esterna, con la società direttamente.
Inoltre alla Magistratura spetta il compito della stipula del matrimonio e unione, le quali sono fondate sulla giustizia ed il rispetto di sè stessi e dell'altro, ed entrambi soggetti alle leggi della società, compito questo non coerente con la politica, la quale strumentale e subalterna per principio alla religione si è assunta questo compito, impropriamente ed abusivamente.
Gli altri 12 articoli sono improntati alla condizione pregiudiziale dell'autonomia della Magistratura, in assenza di Principi democratici chiari e non elusivi come accade ora.
Ora e sempre--X- Legio--Italiana--d'Europa.
Commenti
Posta un commento