Gli Art. 39 e 40 della Costituzione.
Bo. 4.9.14
Gli Art. 39 e 40 della Costituzione.
Trattano della funzione sindacale e dei Sindacati, come del Diritto di sciopero, la cui formulazione generica e priva di Principi fondamentali sulla base di compiti rimane ambigua ed invasiva sui lavoratori,e sul lavoro.
Gli Art. sono formulati così:
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
La differenza fondamentale è che l'organizzazione Sindacale oltre essere libera da ideologie, deve essere democratica nelle funzioni e compiti.
I sindacati devono rimanere organizzazione sociale con ordinamento interno e compiti esterni, democratici.
Questo principio esclude la contrattazione delle e sulle crisi aziendali imponendo ai lavoratori un regime riduttivistico di cassa integrazione, quando spetta a tutti un sussidio, suddiviso per fasce di età e di anni lavorativi.
I Sindacati sono esclusi da scelte di libera iniziativa imprenditoriale, ma vincolano l'impresa, che deve sottoporre a sindacati le prospettive tecniche nel rispetto delle norme di sicurezza del lavoro e della natura sul territorio, oltre la normale trattativa interna contrattuale.
Il ruolo dello Stato nelle crisi fallimentari ed economiche delle aziende è di controllo, perchè non vi siano falsi di bilancio od organizzativi.
I Contratti stipulati hanno validità giuridica sul territorio, per i contraenti.
Sul diritto di sciopero si deve salvaguardare il principio di libertà di espressione nel rispetto della Legge di Diritto di entrambe le parti, cioè senza prevaricazioni di parte.
Detto questo si tratta di sancire la non democraticità dei Sindacati ideologici del dopoguerra, dal comunista,al cattolico e socialista, per finire al liberista della Confindustria, fondato sui monopoli economici, di Stato e Privati.
L'Art. 39 deve affermare il Principio della libera dialettica delle forze sociali, come i Sindacati, nello Stato Sociale Democratico, libero da ideologie prevaricatrici.
Ora e sempre..X --Legio --Italiana--d'Europa.
Gli Art. 39 e 40 della Costituzione.
Trattano della funzione sindacale e dei Sindacati, come del Diritto di sciopero, la cui formulazione generica e priva di Principi fondamentali sulla base di compiti rimane ambigua ed invasiva sui lavoratori,e sul lavoro.
Gli Art. sono formulati così:
Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera.Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.La differenza fondamentale è che l'organizzazione Sindacale oltre essere libera da ideologie, deve essere democratica nelle funzioni e compiti.
I sindacati devono rimanere organizzazione sociale con ordinamento interno e compiti esterni, democratici.
Questo principio esclude la contrattazione delle e sulle crisi aziendali imponendo ai lavoratori un regime riduttivistico di cassa integrazione, quando spetta a tutti un sussidio, suddiviso per fasce di età e di anni lavorativi.
I Sindacati sono esclusi da scelte di libera iniziativa imprenditoriale, ma vincolano l'impresa, che deve sottoporre a sindacati le prospettive tecniche nel rispetto delle norme di sicurezza del lavoro e della natura sul territorio, oltre la normale trattativa interna contrattuale.
Il ruolo dello Stato nelle crisi fallimentari ed economiche delle aziende è di controllo, perchè non vi siano falsi di bilancio od organizzativi.
I Contratti stipulati hanno validità giuridica sul territorio, per i contraenti.
Sul diritto di sciopero si deve salvaguardare il principio di libertà di espressione nel rispetto della Legge di Diritto di entrambe le parti, cioè senza prevaricazioni di parte.
Detto questo si tratta di sancire la non democraticità dei Sindacati ideologici del dopoguerra, dal comunista,al cattolico e socialista, per finire al liberista della Confindustria, fondato sui monopoli economici, di Stato e Privati.
L'Art. 39 deve affermare il Principio della libera dialettica delle forze sociali, come i Sindacati, nello Stato Sociale Democratico, libero da ideologie prevaricatrici.
Ora e sempre..X --Legio --Italiana--d'Europa.
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