Gli Art. 70, 71 e 72 della Costituzione.

Bo. 14. 9.14
Gli Art. 70, 71 e 72 della Costituzione.
Essi riguardano la formulazione delle Leggi, per questo è opportuno dare una completa enunciazione dei termini:

Sezione II
La formazione delle leggi

Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

L'Art. 70 rimane nella genericità, in quanto la funzione legislativa richiede l'approvazione della Camera e del Senato, congiuntamente.
Pertanto l'iter è doppio e ripetitivo, e la Costituzionalità delle leggi deve essere verificata, dalla Presidenza della Repubblica e dalla Corte Costituzionale, che in Italia, con la formula dei Decreti Legge d'urgenza sono stati spesso defraudati e delegittimati nelle loro funzioni, portando il paese nella confusione delle competenze.
L'Art. 71 stabilisce che le proposte di legge possono essere fatte dal Governo, dal Parlamento  e dai cittadini con 50.000 firme, cosa difficile se deve sottostare alle contraddizioni della Costituzione.
L'Art. 72 stabilisce che le proposte di Legge devono essere esaminate prima dalla Commissione competente e dopo votate alla Camera, come iter conclusivo a metà, dopo passa al Senato,  e si ripete l'iter se la proposta di Legge viene variata.
Non esiste una commissione Istituzionale e Costituzionale che valuti la proposta nella sua coerenza con la Costituzione, in primi luogo, in secondo ogni modifica richiede tre ripetizioni dell'iter,chi osa chiamarlo bicameralismo perfetto è un imbecille che perde tempo...
La procedura diretta di esame  della proposta di Legge, da parte della Camera è adottata per proposte di legge elettorale ed istituzionale che riguardano la Costituzione, proprio l'opposto dell'iter, che semplificando risulta inefficiente ed evita i controlli di coerenza e legittimità, una decretazione d'urgenza che delegittima per incoerenza la funzione Costituzionale, come abbiamo visto con Berlusconi, Prodi e D'Alema, come pratica consuetudine priva di coerenza.
Le proposte di Legge che riguardano il sistema elettorale, istituzionale e politico, quindi la Costituzione direttamente; devono essere pubbliche fin dall'inizio della loro presentazione, altrimenti decadono d'ufficio per illegittimità antidemocratica ed anticostituzionale, e prima di passare al vaglio delle Camere una commissione Istituzionale deve verificare la coerenza Democratica e Costituzionale, in Italia e con l'Europa, per chiarezza di termini del valore e concetto di Democrazia, che il clericalismo italiano e le ideologie liberista e comunista vogliono ignorare come Principi della società.
Ora e sempre.-- X --Legio --Italiana--d'Europa.



Commenti

Post popolari in questo blog

Gli Art. 35, 36, 37, 38 della Costituzione.

Democrazia: Dovere e Libertà.

L'Art. 32 della Costituzione.