Gli Art. 41- 42 e 43 della Costituzione.
BO. 5.9.14
Gli Art. $1 - 42 e 43 della Costituzione.
Gli Articoli che riguardano la Libertà d'impresa, sia privata che pubblica devono essere ridefiniti per Principio e per i Limiti economici, per evitare deformazioni assolutistiche.
Gli Art, sono formulati in modo ambiguo e non di Principio e Metodo, potete esaminare i 3 Art. 41, 42 e 43.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Dopo le esperienze di manipolazioni mentali del 900, ad opera di ideologie assolutistiche, sostenute da poteri economici assoluti, in alcuni settori, si è previsto, nel dopoguerra, di non consentire ad alcuno, di accumulare ricchezze, in uno o più settori, nella misura del 32 % circa, per evitare una concentrazione lesiva della libertà di mercato e degli altri concorrenti, cioè lesiva della Libertà sociale e politica.
L'affermazione deve essere di Principio e per Legge, senza ambiguità e contraddizioni nella stesura, cosa normale nelle Democrazie Europee, evitato dall'Italia Clero-comunista - socialista.
Equivalente a scrivere che :
Art. 41 : La Libertà delle iniziativa d'impresa è principio sociale inalienabile, nei Limiti della Libertà di mercato e della libera concorrenza, equivalente al 31 % della quota mercato,a parità di condizioni, in altri settori dopo il primi solo la metà del 31 %.
La proprietà privata non può in alcun modo essere ceduta ad uno Stato assoluto religioso.
La proprietà privata ha obbligo di tutelare il territorio dove opera, congiuntamente allo Stato.
La proprietà privata come quella pubblica sono soggette a controlli degli enti di Stato della Sanità e Finanza.
La Proprietà privata non deve oltrepassare i limiti di Legge, pena l'espropriazione delle quote in esubero, o l'espropriazione totale se l'attività diventa sovversiva del mercato.
Così viene eliminato l'Art. 42.
L'Art. 43 è antidemocratico in assoluto. Se vi è espropriazione delle proprietà è in funzione di una ricollocazione nel mercato secondo proporzionalità di quote di mercato, non per un controllo gestionale delle imprese ,da parte dello Stato.
Lo Stato democratico non si può arrogare il diritto di monopolio, se non in 2 soli casi al 51 %, ed essi sono la Scuola e la sanità, ed ovviamente i segreti di Stato per la difesa interna del paese.
Pertanto la definizione prolissa ed ambigua, che evita affermazioni di Principio sulla Libertà sociale ed economica dei cittadini, rimane una arretratezza italiana che non si confronta con la realtà storica del 900 Europeo, e, con 2 guerre mondiali, per arretratezze sociali ed ideologie.
Dopo oltre 70 anni di ininterrotto sviluppo tecnico e sociale, le Leggi italiane sono improntate ad un rifiuto della libertà dei mercati, e di conseguenza del ruolo dello Stato come regolatore dei fini ed obiettivi, quindi nel modo più assoluto lo Stato non deve essere gestore e controllore per privilegio di ruolo.
La conclusione: Libertà, eguaglianza e proporzionalità = Democrazia
La crescita tumultuosa delle popolazioni del pianeta, negli ultimi 50 anni pone non pochi problemi.
Ora e sempre --X-- Legio--Italiana--d'Europa.
Gli Art. $1 - 42 e 43 della Costituzione.
Gli Articoli che riguardano la Libertà d'impresa, sia privata che pubblica devono essere ridefiniti per Principio e per i Limiti economici, per evitare deformazioni assolutistiche.
Gli Art, sono formulati in modo ambiguo e non di Principio e Metodo, potete esaminare i 3 Art. 41, 42 e 43.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.Dopo le esperienze di manipolazioni mentali del 900, ad opera di ideologie assolutistiche, sostenute da poteri economici assoluti, in alcuni settori, si è previsto, nel dopoguerra, di non consentire ad alcuno, di accumulare ricchezze, in uno o più settori, nella misura del 32 % circa, per evitare una concentrazione lesiva della libertà di mercato e degli altri concorrenti, cioè lesiva della Libertà sociale e politica.
L'affermazione deve essere di Principio e per Legge, senza ambiguità e contraddizioni nella stesura, cosa normale nelle Democrazie Europee, evitato dall'Italia Clero-comunista - socialista.
Equivalente a scrivere che :
Art. 41 : La Libertà delle iniziativa d'impresa è principio sociale inalienabile, nei Limiti della Libertà di mercato e della libera concorrenza, equivalente al 31 % della quota mercato,a parità di condizioni, in altri settori dopo il primi solo la metà del 31 %.
La proprietà privata non può in alcun modo essere ceduta ad uno Stato assoluto religioso.
La proprietà privata ha obbligo di tutelare il territorio dove opera, congiuntamente allo Stato.
La proprietà privata come quella pubblica sono soggette a controlli degli enti di Stato della Sanità e Finanza.
La Proprietà privata non deve oltrepassare i limiti di Legge, pena l'espropriazione delle quote in esubero, o l'espropriazione totale se l'attività diventa sovversiva del mercato.
Così viene eliminato l'Art. 42.
L'Art. 43 è antidemocratico in assoluto. Se vi è espropriazione delle proprietà è in funzione di una ricollocazione nel mercato secondo proporzionalità di quote di mercato, non per un controllo gestionale delle imprese ,da parte dello Stato.
Lo Stato democratico non si può arrogare il diritto di monopolio, se non in 2 soli casi al 51 %, ed essi sono la Scuola e la sanità, ed ovviamente i segreti di Stato per la difesa interna del paese.
Pertanto la definizione prolissa ed ambigua, che evita affermazioni di Principio sulla Libertà sociale ed economica dei cittadini, rimane una arretratezza italiana che non si confronta con la realtà storica del 900 Europeo, e, con 2 guerre mondiali, per arretratezze sociali ed ideologie.
Dopo oltre 70 anni di ininterrotto sviluppo tecnico e sociale, le Leggi italiane sono improntate ad un rifiuto della libertà dei mercati, e di conseguenza del ruolo dello Stato come regolatore dei fini ed obiettivi, quindi nel modo più assoluto lo Stato non deve essere gestore e controllore per privilegio di ruolo.
La conclusione: Libertà, eguaglianza e proporzionalità = Democrazia
La crescita tumultuosa delle popolazioni del pianeta, negli ultimi 50 anni pone non pochi problemi.
Ora e sempre --X-- Legio--Italiana--d'Europa.
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