Gli Art. 76, 77 e 78 della Costituzione.
Bo. 16. 9. 14
Gli Art. 76, 77 e 78 della Costituzione.
Questi 3 Articoli sono fatti per essere disfatti, ovvero se per ogni azione esiste una reazione contraria che annulla l'azione e la sostituisce con un'altra.
La Legge della Meccanica Classica, di azione e reazione uguale e contraria, viene strumentalizzata come procedura, che trasforma una azione e la sua negazione, in un nuovo procedimento straordinario, ed il gioco della politica si risolve con la negazione della Legge ordinaria con una straordinaria come la Decretazione d'urgenza, ovvero i Decreti Legge normalmente usati dai Governi.
Gli Articoli sono questi:
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Data la contraddizione dell'urgenza, il procedimento impedisce l'urgenza stessa nei tempi di esecuzione, che sono lenti, come abbiamo visto tra le due Camere,( Senato e Deputati ), per cui si ricorre di nuovo a procedure straordinarie.
Il Governo della popolazione italiana diventa un fatto straordinario, non vi sono più regole normali che sono coerenti con le esigenze reali.
Prendere atto di queste disfunzioni Istituzionali e Democratiche, significa riscrivere la Costituzione nei Principi e Leggi e Regole Istituzionali, portando a sintesi efficiente una esperienza legislativa di 70 anni improntata al sovvertimento della Costituzione per mezzo dei Decreti legge, che sono interventi straordinari, cioè diversi dalle procedure normali.
La definizione dei Poteri in caso di guerra deve essere specificata Costituzionalmente, in modo chiaro e diretto, non come nell'Art. 78, generico ed evasivo nel principio d'Autorità.
La Costituzione rimane la stesura di un insieme di Leggi e normative che possono essere contraddette ed evitate con il criterio della straordinarietà, evitando la logica coerente e scientifica del buon governo.
Il principio metodologico applicato dal clericalismo è l'opposto della Legislazione e delle Leggi della natura, faccio un esempio semplice.
Esiste l'azione di governo che ha come presupposto il fatto che la reazione sia considerata contro la Legge, quindi esclusa per l'attuazione dell'azione di Legge, senza metodi straordinari, come normali prassi giuridico legislativa.
Ogni azione di Governo deve essere vagliata da Commissioni interdisciplinari, non solo dalle forze politiche in questione, altrimenti il confronto è strumentale e riduttivo e rischia l'incostituzionalità, per incompetenze, come spesso avviene in Italia.
La sintesi dell'esperienza politica Italiana diventa necessaria sulla base della metodologia del Lavoro e della libertà di confronto per la ricerca dell'azione oggettivamente più utile al paese Italia.
Ora e sempre.--X --Legio--Italiana--d'Europa.
Gli Art. 76, 77 e 78 della Costituzione.
Questi 3 Articoli sono fatti per essere disfatti, ovvero se per ogni azione esiste una reazione contraria che annulla l'azione e la sostituisce con un'altra.
La Legge della Meccanica Classica, di azione e reazione uguale e contraria, viene strumentalizzata come procedura, che trasforma una azione e la sua negazione, in un nuovo procedimento straordinario, ed il gioco della politica si risolve con la negazione della Legge ordinaria con una straordinaria come la Decretazione d'urgenza, ovvero i Decreti Legge normalmente usati dai Governi.
Gli Articoli sono questi:
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.Data la contraddizione dell'urgenza, il procedimento impedisce l'urgenza stessa nei tempi di esecuzione, che sono lenti, come abbiamo visto tra le due Camere,( Senato e Deputati ), per cui si ricorre di nuovo a procedure straordinarie.
Il Governo della popolazione italiana diventa un fatto straordinario, non vi sono più regole normali che sono coerenti con le esigenze reali.
Prendere atto di queste disfunzioni Istituzionali e Democratiche, significa riscrivere la Costituzione nei Principi e Leggi e Regole Istituzionali, portando a sintesi efficiente una esperienza legislativa di 70 anni improntata al sovvertimento della Costituzione per mezzo dei Decreti legge, che sono interventi straordinari, cioè diversi dalle procedure normali.
La definizione dei Poteri in caso di guerra deve essere specificata Costituzionalmente, in modo chiaro e diretto, non come nell'Art. 78, generico ed evasivo nel principio d'Autorità.
La Costituzione rimane la stesura di un insieme di Leggi e normative che possono essere contraddette ed evitate con il criterio della straordinarietà, evitando la logica coerente e scientifica del buon governo.
Il principio metodologico applicato dal clericalismo è l'opposto della Legislazione e delle Leggi della natura, faccio un esempio semplice.
Esiste l'azione di governo che ha come presupposto il fatto che la reazione sia considerata contro la Legge, quindi esclusa per l'attuazione dell'azione di Legge, senza metodi straordinari, come normali prassi giuridico legislativa.
Ogni azione di Governo deve essere vagliata da Commissioni interdisciplinari, non solo dalle forze politiche in questione, altrimenti il confronto è strumentale e riduttivo e rischia l'incostituzionalità, per incompetenze, come spesso avviene in Italia.
La sintesi dell'esperienza politica Italiana diventa necessaria sulla base della metodologia del Lavoro e della libertà di confronto per la ricerca dell'azione oggettivamente più utile al paese Italia.
Ora e sempre.--X --Legio--Italiana--d'Europa.
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