Gli Art. 81 ed 82 della Costituzione.

Bo. 18.9.14
Gli Art. 81 ed 82 della Costituzione.

Dato il cambiamento avvenuto all'improvviso, ad opera "illegittima" di questo governo " Renzi" è necessario mostrarli per intero.


Art. 81.
(Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale .

Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

La Costituzione è stata modificata, senza che si abbia notizia e conferma che ciò sia avvenuto con i 2/3 dei voti,e nessuno dice nulla di preciso, solo che le riforme si fanno, ed a quanto pare è vero ed all'insaputa dei cittadini, e l'opposizione  dei M5S tace .

In questi due articoli sono scritte una quantità di cose inutili se non sono definiti i principi tecnici del bilancio dello Stato, che da 70 anni è in disavanzo, come tutti i bilanci dei Paesi del mondo.
Solo un deficiente, non informato o incosciente, potrebbe proporre il pareggio di bilancio per lo Stato Italiano.
Il disavanzo è mondiale e come tale ci si deve interrogare.
La scomposizione infinitesimale, come è l'Italia con meno 1/100 % della popolazione mondiale, non ha alcun valore politico nell'economia mondiale, ma si trova al centro dell'Europa  Mediterranea, posizione strategica dei commerci con Africa e Medio Oriente.
Non si risolve il problema dello sviluppo se non si definiscono criteri di bilancio unitari nelle misure.
L'Italia, da questo punto di vista tecnico, è il paese meno coerente e qualificato, per la miriade di tasse dirette ed indirette, frammentate, che richiedono un soprannumero di addetti e politici al controllo.
Nell'Art. 82 sembra una buffonata, che sia fatta una commissione di inchiesta con coloro che appartengono alla stessa organizzazione degli inquisiti o indagati o di oggetto dell'indagine, senza contributi esterni e non coinvolti.
La commissione di indagine ha doveri e diritti informativi  senza limitazioni alcune per l'interesse superiore dello Stato Italiano, ma deve essere presente una componente della Corte Costituzionale nell'indagine conoscitiva, ed altre sociali non coinvolte, come le organizzazioni no profit e di solidarietà.
Ora e sempre--X --Legio --Italiana d'Europa.

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