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Visualizzazione dei post da settembre, 2014

Il Paradigma matematico dell'1 e dello 0.

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Bo. 29.9.14 Il Paradigma matematico dell'1 e dello 0. In matematica è determinante la condizione per poter operare, sulla base di numeri ed operazioni, ovvero oggetti, azioni  e tipi di interazione. Esiste la condizione indispensabile per operare matematicamente, ed essa definisce la realtà, sia matematica sia naturale. La definizione è questa: 1) Per potere operare deve esistere una condizione necessaria e sufficiente. 2) La definizione opposta è che esiste una condizione necessaria ed insufficiente. In realtà la definizione non è corrispondente alla realtà materiale e numerica: Esempio: se esiste un solo numero esso è si condizione necessaria.  La condizione necessaria = 1, rimane inutile se non esiste un numero diverso da 1. Perciò la definizione corretta sarebbe: 3) Se esiste solo la CONDIZIONE NECESSARIA è inutile, perché fine a sé stessa e solo sé stessa, nessuno la riconosce come tale essendo negata ogni altra condizione diversa dalla prima. Specificata la co

Democrazia: Dovere e Libertà.

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Bo. 28.9.14 Democrazia: Dovere e Libertà. Nel sistema Democratico del XX° Secolo, i due assiomi sono indissociabili, ed entrambi sono eguali per tutti, sulla base dei principi Costituzionali e delle Leggi coerenti con i Principi. In Italia la prassi della Costituzione è questa: 1) Enunciazione di un solo principio per volta, in termini assoluti. 2) Enunciazione della Legge e della contraddizione di Legge. Il risultato è che il Principio di per sè, da solo come unico  e generico, non è valido. Quindi qualsiasi formulazione viene contraddetta ed invalidata per l'anti-principio Costituzionale italiano, unico esempio nel mondo democratico. La cultura clericale del dopoguerra, del 1945-48, ha voluto stabilire per principio un ordine superiore alla Democrazia ed alla Costituzione, il potere temporale e spirituale della Chiesa Romana di Stato, simultaneamente considerati, sopra lo Stato civile e laico italiano. La risultante è alla vista di  tutti, corruzione, sprechi iniqui e

Comparazione o confronto tra Costituzioni:Francese,Tedesca ed USA.

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Bo. 27.9.14 Comparazione e confronto tra Costituzioni: Francese, Tedesca e USA. Le Costituzioni sono state scritte; quella USA nel 1787 circa, la Francese nel 1958 e la Tedesca nel 1949. Tre periodi storici diversi, anche se la distanza di pochi anni è breve, tra la Costituzione Francese e quella Tedesca, ed entrambe, dimostrano una diversità  fondamentale da quella inglese ed americana che riguarda il rapporto tra la religione e lo Stato sociale. I primi 4 articoli della Costituzione Usa riguardano la distribuzione dei poteri, legislativo, giudiziario, ed esecutivo, che devono avere un controllo gli uni sugli altri. Invece le Costituzioni Europee simili a quella Italiana hanno due diverse impostazioni iniziali che riproduco. La Francese: TITOLO I. LA SOVRANITÀ Art. 2. - La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa r

Tre Costituzioni, comparazione con l'Italia.

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Bo. 26.9.14 Tre Costituzioni, comparazione con l'Italia. Le Costituzioni di Francia, Germania ed Usa, hanno una introduzione, nell'Italia è assente: vediamole. COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA 15 settembre 1787 Noi, Popolo degli Stati Uniti, allo Scopo di realizzare una più perfetta Unione, stabilire la Giustizia, garantire la Tranquillità interna, provvedere per la difesa comune, promuovere il Benessere generale ed assicurare le Benedizioni della Libertà a noi stessi ed alla nostra Posterità, ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione per gli Stati Uniti d'America. Francia: PREAMBOLO Il popolo francese proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell'uomo ed ai principi della sovranità nazionale così come sono stati definiti dalla dichiarazione del 1789, confermata ed integrata dal preambolo della Costituzione del 1946. Sulla base di tali principi e di quello della libera determinazione dei popoli, la Repubblica offr

I Principi fondamentali e dogmatici della Costituzione Italiana.

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Bo. 24.9.14 I Principi fondamentali e dogmatici della Costituzione Italiana. Se conoscete in modo normale le regole del linguaggio e l'analisi logica della realtà fareste bene a concentrare l'attenzione sul modo nel quale sono stati formulati i principi della nostra Costituzione nel 1946, ad opera di ideologi come i clericali, DC, il PCI, il PSI, IL PRI ed altri come Giustizia e Libertà. Osservate la definizione di carattere assoluto ed isolato da qualsiasi altro elemento, indispensabile a definire la realtà, come ad esempio il lavoro che nel XX secolo è divenuto sempre più razionale e complesso, indissociabile dalla creatività che solo la libertà permette. Possiamo osservare gli Articoli fondanti: Principi fondamentali Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2 La Repubblica riconosce

Gli Art. dal 101 al 113, sulla Magistratura, nella Costituzione.

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Bo. 23.9.14 Gli Art. dal 101 al 113, sulla Magistratura, nella Costituzione. Se osserviamo i 14 Articoli possiamo vedere come sempre, nei momenti principi, apparire il principio di contraddizione applicato in modo diretto. Nel primo articolo il 101 si afferma: Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Nell'articolo la funzione del popolo sostituisce i Principi di eguaglianza e Libertà eguali per tutti.  Sono due cose completamente diverse il Popolo ed i Diritti/Doveri, dove la seconda, Diritti e doveri non esclude il Popolo, mentre nella stesura italiana la definizione potrebbe escludere i Diritti -doveri dei cittadini. La disambiguazione dei termini è necessaria, ma nella Costituzione Italiana non sono definiti in modo relativo e comparabile i principi fondamentali, eguaglianza delle Leggi, proporzionalità e libertà insieme al lavoro. La seconda frase, anch'essa ambigua e pericolosa, sancisce il fatt

Gli Art- 99 e 100 della Costituzione.

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Bo. 22.9.14 Glia Art. 99 e 100 della Costituzione. Essi riguardano le Commissioni ausiliari, come organismi di Consulenza, la cui funzione dovrebbe essere un metodo o prassi di lavoro che anticipa le Leggi. La definizione degli organi consultivi, nella Costituzione risulta fondata, nella descrizione delle funzioni e compiti sulla base del principio di contraddizione, che dice: affermi in linea di principio un criterio e lo smentisco per legge a seconda delle necesssita del governo. Chiaro, semplice ed efficace, per affermare il libero arbitrio senza regole, ovvero Leggi e Principi; la verifica della critica la vedete negli Articoli che riporto. Art. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

L'Art. 18 e l'Art. 38 della Costituzione.

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Bo. 21.9.14 L'Art. 18 e l'Art. 38 della Costituzione. L'Art. 38 della Costituzione afferma che ogni cittadino/a ha diritto ad essere sostenuto in casi di  diverso tipo; cito testualmente: "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria." Questo Articolo della Costituzione è stato evaso con la complicità della Dc e del PCI, compresi PSI e PRI della prima Repubblica. Ciò significa che tutti i cittadini/e disoccupati/e hanno diritto al un sostegno economico, per evitare che siano preda di svariati gruppi sociali, tra i quali le organizzazioni criminali, che li manipolino a fini eversivi, come è accaduto dopo la prima guerra mondiale con i regimi totalitari di varia natura. L'insegnamento storico, dopo la seconda guerra mondiale; era evitare l

Gli Art. dal 92 al 98 della Costituzione: il Governo.

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Bo.  20.9.14 Gli Art. al 92 al 98 della Costituzione: il Governo. Il Governo come organismo esecutivo deve essere disciplinato nell'organizzazione e nelle funzioni principali, ma vediamo come si configura secondo le convinzioni del dopoguerra: TITOLO III IL GOVERNO Sezione I Il Consiglio dei Ministri Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Gli Art. dal 83 al 91 della Costituzione.

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Bo. 19.9.14 Gli Art.  dal 83 al 91 della Costituzione. Essi riguardano la funzione di Presidente della Repubblica, sono stesi in forma prolissa e contraddittoria, la serie di articoli è questa: Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cin

Gli Art. 81 ed 82 della Costituzione.

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Bo. 18.9.14 Gli Art. 81 ed 82 della Costituzione. Dato il cambiamento avvenuto all'improvviso, ad opera "illegittima" di questo governo " Renzi" è necessario mostrarli per intero. Art. 81. (Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013) Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. (Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014) Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e l

Gli Art. 79 e 80 della Costituzione.

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Bo. 17.9 .14 Gli Art. 79 ed 80 della Costituzione. Gli argomenti: amnistia e trattati internazionali hanno collocazioni nettamente diverse per implicazioni, mentre invece li troviamo inseriti, vicini, senza alcun valido motivo. Trascrivendoli  possiamo vedere quanto segue: Art. 79. [ 14 ] L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica

Gli Art. 76, 77 e 78 della Costituzione.

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Bo. 16. 9. 14 Gli Art. 76, 77 e 78 della Costituzione. Questi 3 Articoli sono fatti per essere disfatti, ovvero se per ogni azione esiste una reazione contraria che annulla l'azione e la sostituisce con un'altra. La Legge della Meccanica Classica, di azione e reazione uguale e contraria, viene strumentalizzata come procedura, che trasforma una azione e la sua negazione, in un nuovo procedimento straordinario, ed il gioco della politica si risolve con la negazione della Legge ordinaria con una straordinaria come la Decretazione d'urgenza, ovvero i Decreti Legge normalmente usati dai Governi. Gli Articoli sono questi: Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle C

Gli Art. 73, 74 e 75 della Costituzione.

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Bo. 15.9.14 Gli Art. 73, 74 e 75 della Costituzione. Questi Articoli sono una complicazione dell'iter legislativo, già di per sé complicato e doppio, nessuna prevenzione, si evince che l'intento delle procedure è quello di evitare, respingere ed accantonare proposte di Legge seriamente contrastanti il principio di contraddizione legislativa, come strumento usato dal clericalismo italiano per riaffermare la supremazia dello Stato pontificio assoluto, con la sua morale e costume. Vediamo per esteso gli Articoli: Art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo

Gli Art. 70, 71 e 72 della Costituzione.

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Bo. 14. 9.14 Gli Art. 70, 71 e 72 della Costituzione. Essi riguardano la formulazione delle Leggi, per questo è opportuno dare una completa enunciazione dei termini: Sezione II La formazione delle leggi Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva art

Gli Art. 65, 66, 67, 68 e 69 della Costituzione.

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Bo. 14. 9. 14 Gli Art. 65, 66, 67, 68 e 69 della Costituzione. I caratteri di prolissità, contraddizione, ambiguità ed iniquità li potete osservare con una lettura riflessiva ed attenta alla pratica pregiudiziale dell'impunità, sempre e comunque dei parlamentari unita alla loro incoerenza. Gli articoli per esteso sono questi: Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Art. 68. [ 12 ] I membri del Parlamento non possono essere chiamati a

Gli Art. 61, 62, 63 e 64 della Costituzione.

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Bo. 12.9. 14 Gli Art. 61, 62, 63 e 64 della Costituzione. Nella descrizione degli articoli le definizioni pratiche, o regole costituzionali dovrebbero essere ridotte in formule chiare e di sintesi. In questi articoli assistiamo ad una stesura ancora contraddittoria per certi aspetti, che illustro: Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi com

Gli Art. 57, 58, 50 e 60 della Costituzione.

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Bo.  11.9.14 Gli Art. 57, 58, 59  e 60 della Costituzione. Sono articoli prolissi nella descrizione, e riformabili come nei precedenti  55 e 56, la presentazione prima della critica è obbligo: Art. 57. [ 10 ] Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo