L'art. 6 - 7 della Costituzione.

Bo.  16.8.14
L'Art. 6 - e - 7  della Costituzione.

Si tratta di osservare il modo generico ed evasivo, non di principio della Legalità e Pluralità, con il quale viene formulato l'Art. 6 , che dice:
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Sarebbe sufficiente affermare che la Repubblica Democratica Italiana, garantisce piena libertà culturale alle minoranze linguistiche, nel rispetto dell'insegnamento della lingua nazionale, l'italiano come base linguistica nazionale  del paese. 
La formulazione è di principio della Libertà culturale, legittima e preziosa, per il paese.
L'Art. 7 è il più contraddittorio  ed evasivo di un problema di natura Politica ideale e culturale: l'accettazione di uno Stato totalitario assoluto "Spirituale" o ideale, privo di autosufficienza economica e privo,come incapace di una politica economica razionale, sulla base della razionalità oggettiva.
L'Art. 7 riguarda il rapporto tra lo Stato Italiano e lo Stato Pontificio, o Chiesa Cattolica Romana, esso dice:
 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.[1]
La nascita dei Patti è nella politica del dittatore Mussolini, il quale li usa come consenso al suo regime e contro la Monarchia Italiana, cosa che Lo Stato religioso condivide perché interessato ad occupare l'Italia come Stato religioso contro la Monarchia, lo conferma il fatto che lo Stato del Vaticano rifiuta per oltre 50 anni di riconoscere lo Stato Italiano, laico e Repubblicano, governato dalla Monarchia.
Dal punto di vista di principio è inaccettabile uno Stato puramente religioso per due motivi:
il primo è etico: la società è  e deve essere governata da leggi eguali per tutti, ispirata alla funzione universale delle Leggi; la religione ha come principio l'esperienza personale, particolare e non generalizzabile o imitabile, come universale o collettiva.
Il secondo motivo più materiale è che : essendo ogni religione "spirituale" non prevede la necessaria autonomia economica ottenuta in modo indipendente da altri, per cui essa dipende dal volere di altri e non essendo autonoma ed indipendente per principio e regole, essa è alla mercé  del miglior offerente, come fece l'Imperatore di Roma Costantino, assegnandole una autorità formale assoluta, mai prima di allora concessa a nessuna religione, in quanto non avente basi razionali, come affermava il diritto Romano.
La Sacralità e la Spiritualità hanno pieno diritto solo nella  sfera delle relazioni personali, come scelta secondaria rispetto a Principi e Leggi della comunità, ed  alle scelte politiche della collettività improntate al principio di razionalità oggettiva e materiale come fonte di sostentamento e di vita della comunità.
L'Art. 7 deve essere riformulato dal Principio se l'Italia vuole essere una Democratica Repubblica, altrimenti rimane come ora Stato Clericale, come forma distorta di governo, improntata a leggi soggettive, non comunitarie e collettive.
In secondo luogo uno Stato assoluto religioso è inaccettabile come forma totalitaria contrapposta,  nella politica non spirituale, agli interessi dello sviluppo sociale e civile della comunità italiana.
La religione, in quanto funzione spirituale, e solo spirituale, ha la sua sfera di competenza nella dialettica delle idee e solo delle idee, pertanto contraddittoria nel metodo e nei fini con le esigenze di razionalità,equità e proporzionalità, come fattori oggettivi delle Leggi universali della Democrazia.
La Religione deve essere  e rimanere confinata nella sfera della spiritualità personale, libera e legittima come esperienza non universale,ma utile al confronto di idee e solo di idee astratte, non inerenti alla politica della società improntata alla razionalità delle leggi della natura, come fattore di equilibrio e di sopravvivenza della specie umana sul pianeta.
Ora e sempre -- X .. Legio --Italiana  d'Europa.

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