Gli Art. 29- 30 - 31 della Costituzione.

Bo. 31.8.14
Gli Art. 29 - 30 - 31 della Costituzione.

Riguardano la Famiglia, formulati in modo dogmatico, ecco come:
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

La famiglia è considerata società naturale fondata sul matrimonio; definizione assurda in quanto il matrimonio celebrativo è rito sociale, non naturale.
La coppia è naturale, ed essa deve rispondere ad un Principio sociale ed etico, che in Italia è appannaggio improprio dei Politici e della Chiesa di "Stato" Cattolica.
Il Matrimonio come definizione dell'unione tra uomo e donna ha valore assoluto; pertanto esistono molti altri tipi di unioni di diverso genere tutte legittime per libera scelta, il cui valore è relativo.
Il Dovere Diritto di celebrare Matrimoni, con ruolo giuridico definito spetta alla funzione della Giurisprudenza; siano essi avvocati o magistrati disponibili nelle funzioni.
Il fatto è che in Italia non esistono ruoli previsti per Legge sociale, mentre invece l'unione naturale del matrimonio è indipendente dalla Politica e dalla religione, ma dipende dal rispetto dei soggetti e delle Leggi che disciplinano il rapporto naturale, cosa che in Italia la Chiesa, come Stato del Vaticano, ha tentato di sovvertire con il far prevalere del giudizio religioso "divino", della " sacra unione" tra marito e moglie, anteponendo una cultura dogmatica ed illiberale, quando non vessatoria  della condizione di povertà dei soggetti.
La politica non ha inoltre alcun diritto di formulare la formalizzazione del rapporto, è una funzione incoerente con il mandato a svolgere una lavoro per la collettività che non riguarda le coppie singole.
Lo Stato redige formalmente il riconoscimento dell'unione nel matrimonio o altro tipo.
In tal modo è garantita la libertà dei singoli, senza dover rispondere al alcuna autorità, morale o etica che non sia quella della giustizia ed equilibrio del rapporto, senza subire pressioni di sorta alcuna, politica o culturale dogmatica.
La formulazione  degli articoli 30 e 31 lascia aperta la contraddizione del ruolo della politica e della Chiesa, che interferiscono nella definizione dei compiti della famiglia naturale, risulta corretto per principio l'assunzione di responsabilità, ma generico  per Principio le misure di sostegno alle famiglie per lo sviluppo dei bambini, affidati alla politica in modo strumentale e ricattatorio dal punto di vista sociale.
Ora e sempre.-X - Legio - Italiana- d'Europa.

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