Gli Art. 48, 49, 50 e 51 della Costituzione.

Bo. 8.9.14
Gli Art. 48, 49, 50 e 51 riguardano il dovere del voto per scegliere i governanti del Paese, le associazioni politiche ed altro, ma è opportuno illustrare le critiche dopo la presentazione di questi articoli obsoleti.

Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.[7]
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. [8]
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

L'Art. 48  dovrebbe sancire la doppia valenza del voto, come dovere e diritto, per l'autogoverno della società, fondato sul Principio di libera scelta del candidato leader e dei suoi collaboratori, in simultanea, non a lista chiusa.
Diventa banale e Lapallissiano dire che il voto è personale, libero e segreto, è necessario specificarlo come esercizio di una sola o singola persona.
Il voto viene tolto a coloro che sono colpevoli e imputati di reati anticivili e antisociali.
L'Art. 49 sancisce la libertà di associazione dei cittadini nei partiti, ma non specifica che gli unici partiti ammessi devono essere quelli Democratici, per i quali non deve esistere una forma di autorità di parte superiore ai principi costituzionali Democratici.
Ma se in Italia i Principi Democratici diventano ambigui e fumosi, come lo sono oggi, allora diventa impossibile distinguere le formazioni politiche improvvisate, personalistiche e privatizzate, stravolgendo la funzione collettiva dell'organizzazione politica con funzioni collettive; di origine  e finalità collettiva.
L'Art. 50 ed il 51 affermano diritti,di petizione alle Camere e per la pari opportunità tra donne ed uomini.
Vero ma gli ostacoli sono difficili: ovvero tutti gli abitanti dell'Italia, senza distinzione pregiudiziale, possono accedere alle cariche elettive; secondo i requisiti di Legge Democratica.
1) Non avere carichi pendenti e procedimenti  in corso.
2) Non appartenere ad organizzazioni criminali e neppure in relazione ad essi.
3) Non svolger due o tre mestieri contemporaneamente.
4) Non essere associati ad organizzazioni segrete.
5) Non perseguire fini antidemocratici ed anticostituzionali.
I criteri sono semplici, ad ora chiari, se e solo se le Leggi ed i Principi della Costituzione fossero formulati in modo preciso e chiaro per tutti, non come ora formulate ambiguamente ed in modo contraddittorio.
Ora e sempre--X-- Legio --italiana  d'Europa.

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