L'Art. 10 della Costituzione. 2°.

Bo. 21.8.14
L'Art. 10 della Costituzione. 2°.ƒƒ 


Il Principio internazionale viene formulato cosi:
Il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona, di essere liberi
da arresti o detenzioni arbitrarie, e il diritto di cercare e godere asilo dalle
persecuzioni.

Per quanto possa essere legittimo dal punto di vista della singola persona, si considera come presupposto che in qualsiasi paese si voglia andare , tale regola sia Legge..
Il fatto che tale regola  o Legge internazionale deve essere applicata a moltitudini di persone che si trasferiscono simultaneamente, come se una piccola città si trasferisse  totalmente all'improvviso in un altro paese.
Questa è la condizione sociale attuale, che necessita una regolamentazione, per i paesi in transito e per i Paesi di destinazione.
Questi sono i Diritti principali:

ƒƒ Il diritto di essere liberi da discriminazioni basate sulla razza, sesso, lingua,
religione, l’origine sociale o nazionale, o altra condizione;
ƒƒ Il diritto di essere protetti da abusi e sfruttamento, di essere liberi dalla
schiavitù, e dalla servitù involontaria, e di essere liberi dalla tortura e da
trattamenti e pene crudeli, inumane e degradanti;
ƒƒ Il diritto a un equo processo e ai rimedi legali;
ƒƒ Il diritto alla tutela dei diritti economici, sociali e culturali, includendo il
diritto alla salute, a un adeguato tenore di vita, alla sicurezza sociale, all’alloggio,
all’educazione, e a condizioni di lavoro giuste e favorevoli; e
ƒƒ altri diritti umani garantiti dagli strumenti internazionali dei diritti umani a
cui lo Stato Parte ha aderito e dal diritto internazionale consuetudinario.”5
Tutti questi diritti sono riconosciuti come diritti umani, la cui titolarità spetta a tutte
persone, senza eccezioni. Le persone non li acquisiscono perché sono cittadini, lavoratori,
o sulla base di uno status particolare. Nessuno può essere privato dei propri
diritti umani perché ha fatto ingresso o si è trattenuto in un Paese contravvenendo
alla normativa nazionale sull’immigrazione, o perché ha l’aspetto di uno “straniero”,
perché è una donna o un bambino, o non parla la lingua locale. Il principio dell’universalità
dei diritti umani è prezioso per i migranti.
La realtà, tuttavia, rivela che il godimento dei diritti è illusorio se non vi è il modo
di rivendicarne l’attuazione. Quindi, a questo scopo, è essenziale un ordinamento
normativo nazionale che sia in grado di fornire un accesso effettivo alla giustizia e
di prevedere ricorsi per le violazioni dei diritti umani. L’intero sistema delle norme
giuridiche, degli avvocati, dei magistrati, degli operatori del diritto e attivisti deve
operare in modo efficace per fornire ai migranti ricorsi legali alle violazioni dei loro
diritti umani.
Questa è la funzione di questa Guida. I migranti in generale – e i migranti senza
documenti in maniera particolare – non hanno facile, se non nessun, accesso a
un ricorso legale effettivo per ottenere riparazione per le violazioni dei loro diritti
umani. Accade spesso che la legislazione nazionale non fornisca gli strumenti di
tutela oppure frapponga molti ostacoli al suo accesso, come la minaccia di un’espulsione
o di deportazione immediata, non appena il migrante si mette in contatto
con le autorità pubbliche. In questo mondo, i migranti sono titolari di diritti ma non
hanno modo, o hanno possibilità estremamente ridotte, di farne uso o di chiederne
il rispetto. Essi sono, legalmente parlando, senza voce.
Il diritto internazionale – e, in particolare, il diritto internazionale dei diritti umani
e dei rifugiati – può fornire una risposta al problema, seppur incompleta. Gli
5. GMG, Comunicazione sui diritti umani dei migranti in situazione irregolare, op. cit., nota n. 1 (traduzione

ufficiosa).
Il fatto è che il Principio deve considerare come metodo l'applicazione per 7 miliardi di persone che non si devono trasferire per avere le condizioni democratiche.
Le ingenti moltitudini , in crescita, che si trasferiscono pongono altrettanto dei problemi ai Paesi di destinazione, che non sono considerati al momento attuale, nelle dovute condizioni.

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