Gli Art. 14, 15, 16, 17, 18, 19, della Costituzione.

bo. 27.8.14
Gli Art. 14, 15, 16, 17, 18, 19, della Costituzione.
Essi riguardano le Libertà,  del domicilio inviolabile, della corrispondenza inviolabile,
libertà di circolazione sul territorio, libertà di riunione pacifica, libertà di associazione pacifica e libertà di religione.
Tutti questi Art. hanno un limite comune, il rispetto delle Leggi eguali per tutti, il non perseguire obiettivi antidemocratici contro la Repubblica, pubblicamente e segretamente, con mezzi, ideologie ed idealismi antidemocratici ritenuti senza fondamento materiale , superiori alla stessa Democrazia.
Tutti i sistemi filosofici e religiosi, ideologici ed idealisti, in quanto idee astratte monolitiche, sono da confinarsi nei limiti esterni alla vita politica della società, alle quali non viene riconosciuto il diritto di presentarsi come formazioni politiche , superiori alla Democrazia stessa per mezzo del parlamento eletto direttamente per libera scelta non ideologiche o idealista, ma sulla base del metodo etico di obiettivi necessari alla collettività.
Negli articoli citati , dal 13 al 19, i diritti delle libertà sono definiti, non solo dentro limiti specifici di legge particolare, ma essi vengono in modo generico inficiati dalle eccezione particolari: osservateli con attenzione, li riporto:Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Fate la comparazione e traete le conclusione di un lavoro fatto per inficiare i principi stessi introducendo contraddizioni false.
Ora e sempre . X--Legio --Italiana--d'Europa.

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